Statuto Associazione

“CAMMINANDO INSIEME” Onlus

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Statuto Associazione

Articolo 01.

L’anno millenovecentonovantasette il giorno dodici del mese di febbraio, è costituita  l’ “ASSOCIAZIONE CAMMINANDO INSIEME ”.

Successivamente il 17/12/2005 si è provveduto ad adeguare il presente articolo in riferimento all’art.90 L. 27/12/2002 n.289 modificata con D.L. 22/03/2004 n.72 convertita nella L. 21/05/2004 n.128. A tale scopo la nuova denominazione dell’associazione è: “Associazione pro-disabili Camminando Insieme O.N.L.U.S., nonché Società Sportiva Dilettantistica.”

Articolo 02.
L’Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro neanche indiretto, ha esclusivamente fini di solidarietà.

L’attività di volontariato prestata dagli associati non può essere retribuita in alcun modo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L’associazione si conforma ai principi del cristianesimo, della solidarietà sociale, nonché alla Costituzione Italiana alla ‘carta dei diritti degli handicappati approvata dall’ONU il 9 Dicembre 1975, con la stessa finalità e stesso impegno della Caritas Italiana.
Essa svolge la sua attività di volontariato nei riguardi delle persone portatrici di handicaps con lo scopo prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, l’effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività.
A tal fine l’ associazione si propone di:

  • promuovere l’integrazione del portatore di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, promuovere l’orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionali nonché nelle attività lavorative;
  • promuovere iniziative finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti;
  • realizzare iniziative informative e formative rivolte a tutti i cittadini e specialmente ai genitori sul significato socio culturale dell’ inserimento dei portatori di handicap e sulle conoscenze tecnico scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap;
  • individuare attività lavorative nell’ambito dei pubblici servizi, accessibili ai portatori di handicap;
  • partecipare alle attività sportive agonistiche e non per portatori di handicap ed associati, attraverso affiliazioni a federazioni sportive ed enti promozionali,
    attuare quanto previsto dalle leggi vigenti ed emanate in materia.

L’associazione ha anche scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva del Tennistavolo, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l’egida e con l’autorizzazione della F.I.T.E.T, indire e/o organizzare manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Tennistavolo, svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del Tennistavolo.

Articolo 03.

L’associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.T.E.T. Con l’affiliazione, l’associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati – di conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della I.T.T.U. e della E.T.T.V. e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.T.E.T. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.E.T. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Articolo 04.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che condividono, gli scopi sociali ed intendano perseguire le finalità dell’Associazione, siano essi portatori di handicap o non, senza distinzione di sesso, religione, nazionalità, e versino la quota sociale annuale che sarà stabilita.
L’attività del socio, in quanto rivolta al volontariato, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al socio possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.
La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell’Associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono aver compiuto il 18° anno di età.
La partecipazione dei soci all’elaborazione dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro dirigenziale del sodalizio,quale fondamentale metodo associativo teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precisa caratterizzazione della Associazione “Camminando Insieme” nella realtà sociale esterna.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale. Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di ammissione a socio e, verificata la sussistenza o meno delle predette condizioni, decide se accogliere o rigettare la domanda.

La decisione di rigetto dovrà essere motivata.
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale; all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della Cassa sociale con quote straordinarie.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

La posizione di associato non è cedibile.


Articolo 05.

Può recedere dall’Associazione il socio che presenti dimissioni, che abbia perduto i requisiti per l’ammissione che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente sui motivi di recesso.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre può escludere dall’Associazione il socio:
- che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione o fomenti dissidi  disordini fra i soci;
- che non osservi le norme statutarie e regolamentari dell’ associazione.

-                           che senza giustificati motivi, non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso     l’Associazione.
Prima di decidere l’esclusione il Consiglio di Amministrazione può , se lo ritiene utile ed opportuno, invitare il socio per rimuovere i motivi di esclusione.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.


Articolo 06.

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno

di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’Associazione potrà accettare donazioni e,con beneficio d’inventario, i lasciti testamentari con l’unico vincolo della destinazione dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.


Articolo 07.

L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato , in occasione dell’approvazione , potrà avere accesso a detti documenti.
L’attivo del bilancio sarà devoluto dall’Assemblea per iniziative di carattere assistenziale e culturale.


Articolo 08.

Sono Organi dell’associazione : L’assemblea generale dei soci; Il consiglio direttivo; Il presidente dell’associazione, il Collegio Sindacale.

Articolo 09.

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo dell’ esercizio in corso e consuntivo dell’esercizio precedente.
. L’assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo.

L’approvazione dei bilanci:

l’Assemblea si può riunire sia in seduta ordinaria che straordinaria, qualunque sia l’oggetto da trattare. La convocazione può essere fatta su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei soci che rappresentino almeno un terzo dei voti o dal Collegio Sindacale.
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso da affiggersi nei locali sociali almeno quindici giorni prima della adunanza, salvo i casi di urgenza in cui tale termine viene ridotto a sei giorni.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione,
quando sono presenti la metà più uno dei soci: in seconda convocazione, che potrà tenersi dopo che sia trascorsa almeno un’ora da quella stabilita per la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Approva il rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo.

Articolo 10.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nell’adunanza.
In caso di scioglimento anticipato o di cambiamento dell’oggetto dell’Associazione le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza dei tre quarti.
Hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento della quota sociale.
Ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta: in nessun caso si possono cumulare più di tre deleghe.

Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci , convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe. L’assemblea che dispone lo scioglimento dell’associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Articolo 11.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Spetta all’Assemblea l’approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo; la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; l’approvazione del programma annuale relativo all’attività svolta e da svolgere; la delibera di scioglimento dell’Associazione; l’esame di ogni altro argomento posto all’ordine del giorno su proposta dei soci, i quali devono presentarlo al Consiglio di Amministrazione in tempo utile ai fini dell’avviso di convocazione.

Articolo 12.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque ed un massimo di nove, eletti, tra i soci, dall’Assemblea, che ne determina il numero. Dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L’assemblea elegge il Presidente ed il vice Presidente. Il presidente a sua volta nomina il segretario per la redazione dei verbali ed il Cassiere per la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità ed eventualmente un Vice-Cassiere ed un Vice-Segretario.

Il Cassiere ed il Vice-Cassiere, a discrezione del Presidente, possono anche non essere Consiglieri.

Per la prima volta vengono eletti in sede di atto costitutivo dell’Associazione.

Articolo 13.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo riterrà necessario od utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La Convocazione è fatta a mezzo avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione ed, in caso di urgenza, mediante telegramma, o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell’oggetto sociale, ivi compresa la preparazione e l’approvazione di tutti gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione spettano al Presidente del consiglio di amministrazione, il quale presiede le riunioni del consiglio e dell’ assemblea e può compiere tutti gli atti che rientrano nell’ oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal vicepresidente.
Il Presidente inoltre, promuove l’attività dell’Associazione e provvede all’espletamento di tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione ed a tal fine, può apportare all’atto costitutivo ed al presente statuto, sentito il Consiglio, tutte le modifiche che saranno richieste per l’approvazione ed il riconoscimento da parte degli organi competenti.

Articolo 15.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea, anche fra non soci dell’Associazione.

L’Assemblea nominerà fra loro il Presidente del Collegio. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Articolo 16.

Il Collegio Sindacale vigila sull’andamento amministrativo dell’Associazione, sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Spetta al Collegio Sindacale: accertare le valutazioni del patrimonio sociale: accertare periodicamente la consistenza di cassa: verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente; intervenire alle adunanze dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione: convocare l’Assemblea nel caso in cui non vi provvedano gli Amministratori: esaminare ed esprimere parere sui bilanci dell’Associazione.


Articolo 17.

L’ organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Associazione saranno disciplinati dal Consiglio di Amministrazione mediante l’approvazione di un regolamento interno.


Articolo 18.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni che residuano, dopo l’esaurimento della liquidazione, dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni previste dalle leggi in materia, in mancanza , vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.T.E.T.

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si rimanda
alle disposizioni di legge vigenti.
f.to GABRIELLA INTILISANO nella qualità
“ ALESSANDRA GIORDANO              teste
“ DONATO TERESA                                teste
” GRAZIA MARIA RITA TERRANOVA NOTAIO